Art. 3.
(Disciplina elettorale).

      1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 9, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:

          a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori. La contrattazione collettiva regola limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei lavoratori a tempo determinato secondo specifiche modalità;

          b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

          c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

          d) periodicità triennale delle elezioni;

          e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

          f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

          g) invalidità della consultazione nel caso abbia partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tale caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione

 

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è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

          h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

          i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;

          l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

          m) rinnovo anticipato della rappresentanza sindacale unitaria qualora ne faccia richiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto.

      2. Della indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.
      3. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.
      4. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. Le associazioni sindacali e gli altri soggetti che partecipano alle elezioni e i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere al giudice del lavoro per chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali, in relazione ad eventuale frode o violazione dei diritti elettorali sanciti dal presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza

 

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adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
      5. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 comunicano, entro un mese dalla data delle elezioni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno.